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L'art. 50 bis del D.L. n. 331/93 disciplina l'utilizzo dei
depositi IVA, che si caratterizzano per il fatto che le operazioni
da e per tali depositi vengono effettuate senza il pagamento
IVA. Le movimentazioni effettuate all'interno del deposito
IVA come cessioni, o varie manipolazioni, sono non imponibili
ai fini IVA e l'assolvimento dell'imposta avviene solo al
momento dell'estrazione della merce dal deposito, con la semplice
annotazione nel registro IVA.
Il deposito IVA perciò non va inteso come un'operazione
atta ad evitare il pagamento dell'IVA ma a posticipare l'assolvimento
del tributo soltanto nel momento in cui vi è l'effettivo
consumo del bene in Italia.
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