Deposito I.V.A.

 

L'art. 50 bis del D.L. n. 331/93 disciplina l'utilizzo dei depositi IVA, che si caratterizzano per il fatto che le operazioni da e per tali depositi vengono effettuate senza il pagamento IVA. Le movimentazioni effettuate all'interno del deposito IVA come cessioni, o varie manipolazioni, sono non imponibili ai fini IVA e l'assolvimento dell'imposta avviene solo al momento dell'estrazione della merce dal deposito, con la semplice annotazione nel registro IVA.

Il deposito IVA perciò non va inteso come un'operazione atta ad evitare il pagamento dell'IVA ma a posticipare l'assolvimento del tributo soltanto nel momento in cui vi è l'effettivo consumo del bene in Italia.

 
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